D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196
13.
Informativa.
1. L'interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;
e)
i diritti di cui all'articolo 7;
f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di
un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4
non si applica quando:
a)
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.